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Il pagamento parziale dei tributi nel Codice della crisi

Proposta di definizione agevolata del carico contributivo e fiscale di competenza dell’Agenzia delle Entrate.

Nell’ambito delle trattative che precedono la stipula degli accordi di ristrutturazione dei debiti o in occasione del deposito della domanda di un concordato, il debitore può proporre, ai sensi dell’art. 63 e ss. del Codice della Crisi, il pagamento parziale o dilazionato dei seguenti carichi fiscali:

  • tributi e relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali;
  • contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti obbligatorie e dei relativi accessori.

Il decreto correttivo ha mantenuto l’aggettivo “fiscale” della transazione nel titolo, ma lo ha eliminato all’interno della norma, considerato appunto che l’accordo può avere a oggetto oltre che i tributi, anche i crediti per contributi obbligatori di natura previdenziale, assistenziale e assicurativa (così la Relazione al D.Lgs. 147/2020).

 

Il contenuto della transazione o dell’accordo, fiscale o contributivo, è libero, laddove il legislatore non ha imposto

particolari limiti quantitativi (minimi) o tempi di dilazione prefissati, né un trattamento non inferiore all’importo realizzabile con la liquidazione del bene oggetto di prelazione, essendo irrilevante in caso di accordi la natura privilegiata o

chirografaria dei crediti.

 

L’attestazione del professionista indipendente relativamente ai crediti fiscali e previdenziali deve riguardare anche la convenienza del trattamento proposto rispetto alla liquidazione giudiziale. Si noti che il decreto correttivo ha eliminato ogni

riferimento ai requisiti del professionista indipendente, perché ritenuto superfluo proprio alla luce di tale definizione generale (così si legge nella Relazione al D.Lgs. 147/2020).

Alla proposta di transazione deve essere allegata la dichiarazione sostitutiva resa dal debitore o dal suo legale rappresentante ai sensi dell’art. 47 del Testo unico di cui al D.P.R. 28.12.2000, n. 445, attestando che la documentazione depositata rappresenta fedelmente e integralmente la situazione dell’impresa, con particolare riguardo alle poste attive del patrimonio.

L’adesione alla proposta è espressa, su parere conforme della competente Direzione regionale, con la sottoscrizione dell’atto negoziale da parte del direttore.

Il tribunale (ai sensi dell’art. 48, c. 5 CCI modificato dal D.Lgs. 147/2020) può omologare gli accordi di ristrutturazione anche se manca l’adesione dell’Amministrazione Finanziaria (o dell’ente previdenziale) alle seguenti condizioni:

  • l’adesione deve essere determinante per raggiungere le maggioranze di legge: almeno il 60% dei crediti, per gli accordi di ristrutturazione ordinari ai sensi dell’art. 57 c. 1 CCI, o almeno il 30% (per gli accordi agevolati ai sensi dell’art. 60, c. 1 CCI;
  • la proposta di soddisfacimento dell’Amministrazione, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista indipendente, è conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria.

Il Tribunale svolge un giudizio di cram down, valutando se la proposta è oggettivamente più conveniente rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale