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Procedura esecutiva sospesa: pignoramento dell’immobile in regime di comunione ordinaria tra i coniugi

Assume sempre più rilevanza l’esame delle annotazioni, trascrizioni ed iscrizioni nelle procedure esecutive immobiliari.
È il caso di una nostra Cliente che ha visto sottoposta ad esecuzione, per debiti riferiti esclusivamente al marito, anche la propria quota di proprietà dell’immobile.
Nel caso di specie i coniugi avevano acquistato l’immobile oggetto di pignoramento con atto pubblico del 2005 in regime di comunione legale dei beni; tuttavia, con successivo atto pubblico registrato nel 2011, i coniugi modificavano il loro regime patrimoniale optando per la separazione dei beni, e tale convenzione matrimoniale veniva annotata a margine dell’atto di matrimonio.
Il creditore del marito, non verificando i pubblici registri, notificava e trascriveva il pignoramento sull’intero immobile.
A seguito dell’opposizione di terzo svolta dalla Cliente, il Giudice non ha potuto far altro che osservare che il mutamento del regime patrimoniale tra i coniugi risalisse all’anno 2011 – ben prima della notifica dell’atto di pignoramento – e che esso fosse stato debitamente compiuto mediante atto notarile annotato a margine dell’atto di matrimonio.
Pertanto, alla notifica dell’atto di pignoramento, l’immobile in esecuzione avrebbe dovuto esser sottoposto a vincolo come un bene in comunione ordinaria, quindi solo la metà di proprietà del marito debitore e non anche la quota della moglie.
Il giudice ha quindi sospeso la procedura esecutiva e condannato il creditore al pagamento delle spese legali a favore della Cliente.