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ONERE DELLA PROVA
“Vicinanza della prova “ e rapporti bancari: Cass. Civ. nr. 24051 del 26.09.2019
Risulta superato quell’orientamento in forza del quale il correntista sarebbe onerato di produrre in giudizio il contratto di conto corrente quando contesta le condizioni ivi applicate per violazione dell’art. 117 TUB o 1346 c.c.
La disciplina sull’onere della prova è contemplata dall’art. 2697 c.c. anche se contemperata dal principio dal principio di vicinanza della prova in tema di inadempimento come sancito da Cass. Civ.- sez. unite – nr. 13533 del 30/10/2001.
In tema di azioni di accertamento negativo del credito incardinate dal correntista, anche laddove quest’ultimo abbia contestato la mancata sottoscrizione di un regolare contratto sottoscritto con la Banca e nonostante l’infruttuosa richiesta di una copia formulata alla Banca, sovente si è ritenuto inapplicabile il principio della vicinanza della prova, come del resto precisato, più recentemente da Cass. Civ, sentenza n. 17923/2016 o nella giurisprudenza di merito da Trib. Roma, sentenze 383/2018 e 1818/2018.
In un tale contesto assume quindi rilevanza l’indicata pronuncia della prima sezione civile della Corte di Cassazione che così statuisce: “ A ciò va aggiunto, quanto alle singole clausole, che se è vero che nelle azioni di accertamento negativo l’onere della prova incombe sull’attore, tuttavia quanto ai fatti negativi (nella specie, inesistenza di convenzione scritta di interessi ultralegali e di previsione contrattuale sufficientemente specifica di commissioni di massimo scoperto) trova applicazione il principio di vicinanza o inerenza della prova, che ribalta l’onere sul convenuto (principio teorizzato frequentemente nella giurisprudenza di legittimità e applicato anche dalle Sezioni Unite, nella sentenza n. 13533 del 30.10.2001 sulla prova dell’inadempimento)”.
In dettaglio, nel caso sottoposto alla Suprema Corte, la Corte d’appello “ha ritenuto provata l’applicazione di tassi ultralegali sulla scorta degli estratti conto e della CTU, oltre che dall’ammissione della Banca di avere applicato tassi uso piazza (e quindi ultalegali): pertanto non essendo stato provato l’accordo scritti sul punto, correttamente si è ritenuto non integrati i presupposti per l’applicazione delle disposizioni richiamate, che presuppongono, pur sempre, che tra le parti sia intercorso un accordo di cui, nello specifico, non è stata data la prova “; per quanto concerne la commissione di massimo scoperto, la Corte d’appello, invece, ha ritenuto “la prova della sua applicazione in base agli estratti conto prodotti della società e alla elaborazione eseguita dal CTU( …)”.
Articolo redatto a cura dell’Avv. Vannessa Pizzo.
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