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IL NUOVO CODICE DELLA CRISI DI IMPRESA PER PREVENIRE GLI SQUILIBRI E PROMUOVERE LA CONTINUITÀ

Il nuovo codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza vuole promuovere la continuità e prevenire gli squilibri: e sposa una nuova impostazione rispetto alla previgente legge fallimentare, ponendo la continuità e la prevenzione ancora più al centro e connettendola ad ogni aspetto del modello di business aziendale.

L’obiettivo del legislatore è quello di evitare, mediante sistemi di controllo preventivi, la perdita di posti di lavoro e del valore costituito dalle aziende preservando il sistema economico nazionale: diventa dunque essenziale per l’imprenditore dotarsi di sistemi informatici e che gli consentano di effettuare un’estrazione immediata e tempestiva di tutti – o quasi – i dati che necessari alla verifica costante del superamento degli indici di crisi individuati dal legislatore e per la pianificazione di strategie industriali coerenti con il modello di business prescelto.

Infatti il codice della crisi, ai sensi del riformato art. 2086 c.c., per come riformato dall’art. 375 del nuovo Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, prevede l’obbligo, in capo all’imprenditore, di “istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa” che consenta allo stesso di rilevare per tempo possibili segnali di squilibrio e garantire, in tal modo, la continuità aziendale.

Nuovo codice della crisi, le indicazioni pratiche

Nello specifico, i sistemi informativi aziendali dovranno rilevare il superamento delle seguenti soglie di rischio:

  • debiti per retribuzioni scaduti da almeno 30 giorni pari a oltre la metà dell’ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;
  • debiti verso fornitori scaduti da almeno novanta giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;
  • esposizioni nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari che siano scadute da più di 60 giorni o che abbiano superato da almeno 60 giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma purché rappresentino almeno il 5% del totale delle esposizioni;
  • l’esistenza delle esposizioni debitorie nei confronti dei creditori pubblici qualificati superiori alle soglie previste al successivo art. 25-novies co. 1.