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DERIVATI NULLI - SENTENZA TRIB PD N. 1537 DEL 17.09.2019

Un altro importante risultato ottennto dallo Studio Legale Breda

La sentenza n. 1537 emessa il 17.09.2019 dal Tribunale di Padova ha accertato che alla data di sottoscrizione del contratto derivato non vi fosse elevata correlazione tra lo stesso contratto derivato e il finanziamento per il quale avrebbe dovuto avere funzione di copertura.

Accertata la finalità speculativa, ne ha dichiarato la nullità per mancanza di causa concreta ed ha condannato l’Istituto convenuto alla restituzione a favore della Cliente dei flussi netti negativi pari ad € 68.073,56.

I prodotti derivati sono definiti tali perché il loro valore deriva dall’andamento del valore di una attività ovvero dal verificarsi nel futuro di un evento osservabile oggettivamente. L’attività, ovvero l’evento, che può essere di qualsiasi natura o genere, costituisce il “sottostante” del prodotto derivato.

Tali strumenti sono utilizzati, principalmente, per tre finalità:

– ridurre il rischio finanziario di un portafoglio preesistente (finalità di copertura o, anche, hedging);

– assumere esposizioni al rischio al fine di conseguire un profitto (finalità speculativa);

– conseguire un profitto privo di rischio attraverso transazioni combinate sul derivato e sul sottostante tali da cogliere eventuali differenze di valorizzazione (finalità di arbitraggio)

La deliberazione CONSOB 26.02.1999 enuncia le caratteristiche necessarie affinché un’operazione in strumenti finanziari possa essere considerata di copertura. Viene in particolare enunciato che:

  1. Le operazioni siano esplicitamente poste in essere al fine di ridurre la rischiosità di altre posizioni detenute dal Cliente;
  2. Sia elevata la correlazione tra le caratteristiche tecnico-finanziarie (scadenza, tasso d’interesse, tipologia, nozionale ecc …) del finanziamento oggetto di copertura e dello strumento finanziario utilizzato a tal fine;
  3. Siano adottate procedure e misure di controllo interno idonee ad assicurare che le condizioni di cui sopra ricorrano effettivamente.

Tali principi son stati enunciati anche dalla nota Sentenza della Cassazione n. 19013/2017.

Nel caso sottoposto alle cure del Tribunale Patavino la Cliente stipulava il 20.09.2007 con l’Istituto un contratto derivato Capped Floater (strumento finanziario a copertura) per un valore nozionale di € 1.200.000,00 con data iniziale 10.10.2007 e data finale 10.10.2020; seguiva la sottoscrizione in data 03.01.2008 di un mutuo ipotecario a tasso variabile (finanziamento oggetto di copertura) per € 1.080.000 con scadenza prima rata 10.02.2008 e ultima 10.01.2021.

Attesa dunque la discrasia tra le date di sottoscrizione e scadenza, tra il capitale di riferimento e la periodicità di addebito delle singole rate, la Società, per mezzo dello Studio Legale Breda, conveniva in giudizio la Banca al fine di vederla condannata alla restituzione delle somme illecitamente versate, previa declaratoria di nullità del contratto derivato e di inadempimento agli obblighi informativi.

La causa veniva quindi istruita mediante CTU contabile che confermava le doglianze attoree, in quanto accertava una correlazione non elevata tra il contratto di mutuo ed il contratto derivato.

Va dato merito al Giudice del caso di specie di avere seguito, pedissequamente, quanto espresso dalla Delibera CONSOB 26.02.1999 e dalla Cassazione con la pronuncia n. 19013/2017 e, conseguentemente, aver accolto le domande della Cliente.

Infatti secondo il Giudicante sebbene l’espressione “elevata correlazione” non possa esser ritenuta sinonimo di identità dei parametri, è tuttavia necessario che taluni elementi siano uguali per entrambi i rapporti: l’elevata correlazione deve riguardare quantomeno la durata dei contratti e l’identità del capitale di riferimento.

Il Tribunale ha quindi concluso che “la correlazione tra i due contratti non sia tale da poter definire di copertura il derivato, atteso che le differenze in punto di durata e capitale di riferimento, segnalano l’esistenza di una finalità anche speculativa del derivato stesso.

Gli ulteriori elementi valorizzati dal CTU, da soli, non avrebbero escluso un’elevata correlazione, tra i due strumenti, escludendo l’identità di parametri. Unitamente alla diversa decorrenza e alla differenza di capitale di riferimento, invece, essi non fanno che diminuire ulteriormente la correlazione del derivato e del mutuo”.

Articolo redatto a caura dell’Avv. Renato Villani