I nostri risultati

CIRCOLARE 5/2020

NEWS LETTER N. 5 DEL 2020

Egregio Cliente,

Nel ricordarLe che i nostri uffici sono aperti, sperando di fare cosa gradita, Le inviamo una breve rassegna di notizie utili per la gestione dei rapporti fra la Sua azienda e gli Istituti Bancari.

Con cadenza mensile Le invieremo la nostra selezione di notizie, che potrà poi approfondire sul nostro sito internet cliccando sul link www@studiolegalebreda.it oppure sulla nostra pagina faceboook  cliccando sul link https://www.facebook.com/pg/Studio-Legale-Sabrina-Breda-1106406236109179

 

Come uscire dai debiti.

La legge 3 del 2012, anche nota come legge salva suicidi o sul sovraindebitamento, consente ai contribuenti di ridurre i propri debiti in caso di difficoltà economiche.

Si tratta di una legge spesso dimenticata ma che oggi più che mai occorre ricordare e diffondere.

Non sono pochi i privati cittadini che, a causa di eventi eccezionali e di particolari situazioni di crisi economica, non riescono più a pagare i propri debiti e si chiedono se esiste una via d’uscita.

La legge salva suicidi è stata pensata proprio per rispondere a queste situazioni di reale difficoltà economica, o meglio sarebbe dire di sovraindebitamento.

La Legge 3/2012 risulta dunque una delle misure più valide per aiutare i contribuenti in difficoltà economiche ed è attualmente l’unico strumento giuridico a sostegno dei soggetti non fallibili in crisi da sovrainebitamento.

La predetta Legge si rivela importante soprattutto alla luce dell’attuale crisi sanitaria, che avrà potentissime ripercussioni sull’economia di piccoli imprenditori, artigiani, commercianti e privati cittadini.

Ricordiamo che tale legge risponde efficacemente a tutti coloro che si trovano in una situazione di “sovraindebitamento incolpevole”, cioè non riescono più a far fronte ai propri debiti per cause indipendenti dalla loro volontà, come ad esempio malattia, perdita del lavoro.

E’ proprio questa la situazione in cui si trovano molti a causa dell’attuale emergenza sanitaria.

La dignità personale è così ristabilita, il soggetto può “ripartire da zero” e può tornare alla propria attività.

Inoltre si evita che il soggetto finisca vittima di usurai e questo rende la normativa un utile strumento di lotta alla criminalità organizzata.

Nella fase successiva all’emergenza Covid-19 la Legge 3/2012 sarà importantissima per tutti i piccoli imprenditori, gli artigiani e i lavoratori autonomi che si sono necessariamente indebitati ora.

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Il decreto liquidità e le procedure della composizione della crisi da sovra indebitamento.

Il decreto liquidità (D.L. 8.4.2020 N. 23) non si occupa delle procedure della crisi da sovraindebitamento, come previste dalla Legge del 2012 (la c.d. Legge salva suicidi) e, pertanto, nulla dice del piano del consumatore, dell’accordo con i creditori e della liquidazione del patrimonio.
In particolare, il decreto liquidità nulla dice sia in relazione alle procedure promosse prima dell’emergenza Covid 19, che siano quindi già omologate o no, né in relazione ai soggetti  che in questo periodo si trovano indebitati e vorrebbero e/o potrebbero farne ricorso.
Allo stato, pertanto, un aiuto lo si rinviene nell’art. 13 comma 4 ter della legge 3/2012 che consente, quando l’esecuzione dell’accordo o del piano del consumatore diviene impossibile per ragioni non imputabili al debitore, di modificare la proposta.
La norma però, sembra adattarsi solo  ai procedimenti già omologati, ma un ulteriore aiuto  in un tale contesto emergenziale lo si può cogliere nel decreto di omologazione emesso l’8.4.2020 dal Giudice delegato dr. Nicola Graziano – sez. fallimentare del Tribunale di Napoli -.
Trattasi di un provvedimento eccezionale, perché a fronte di un’istanza di sospensione di un piano del consumatore  prima della sua omologazione, richiesta da un lavoratore dipendente che a causa dell’emergenza covid 19 si è trovato in cassa integrazione, il Magistrato ha così deciso.

Premesso che l’istanza del lavoratore si fondava sull’art. 13 comma 4 ter della legge 3/2012 sopra citata, il Giudice non ha ritenuto  applicabile l’articolo sul presupposto che lo stesso riguardasse gli accordi e i piani già omologati.
Invece, in base ad una lettura combinata dell’art. 91 del decreto cura Italia ( dl.18/2020) e degli articoli del codice civile 1218 c.c. e 1223, ritenendo che dette disposizione  siano riferibili a qualsiasi rapporto contrattuale o procedimentale incardinato prima delle disposizioni di contenimento del  decreto Cura Italia, ha  omologato il piano del consumatore, posticipando la decorrenza dello stesso.

In altre parole, pur in assenza di norme specifiche in relazione alle procedure da crisi per sovra indebitamento nel decreto liquidità, l’art. 13 comma 4 ter della legge 3/2012 da un lato e il recentissimo provvedimento del Tribunale di Napoli dall’altro, costituiscono indiscutibili strumenti volti alla salvaguardia anche di coloro ai quali si rivolge la legge 3.2012.

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Sospensione dei pignoramenti immobiliari, ma solo se è prima casa

Con votazione finale del 24 aprile la Camera dei Deputati ha approvato, con modificazioni, il decreto legge “Cura Italia” (decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”).

Una delle norme più impattanti nella tutela dei debitori in difficoltà e dell’abitazione principale è l’art. 54-ter che prevede la sospensione per sei mesi delle procedure esecutive immobiliari.

La disposizione, al fine di contenere gli effetti negativi dell’emergenza epidemiologica, prevede la sospensione su tutto il territorio nazionale per sei mesi – dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto (30 aprile 2020)– di ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, ai sensi dell’articolo 555 c.p.c. (forma del pignoramento) che abbia ad oggetto l’abitazione principale del debitore.

Va ricordato che per abitazione principale si intende quella nella quale la persona fisica, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, o i suoi familiari dimorano abitualmente (art. 10, comma 3-bis del D.P.R. n. 917 del 1986). La norma appare ispirata alla disciplina di cui all’articolo 76 dpr 602/1973, che impedisce l’espropriazione della prima casa da parte del Fisco, con la differenza che la sospensione causa Covid-19 concerne anche le abitazioni di lusso. La misura appare in linea anche con la ratio della normativa di cui all’articolo 41-bis dl 124/2019 (convertito in legge 157/2019), che vieta alla banca di procedere con l’esecuzione contro il mutuatario che abbia domandato la rinegoziazione del mutuo purchè si tratti di finanziamenti concessi al consumatore e garantiti da ipoteca, con la differenza che la “sospensione COVID-19” è estesa a qualunque debitore per qualsiasi tipologia di debito.

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Decreto Liquidità: Stop ai fallimenti fino al 30 giugno 2020

Nel decreto Liquidità (D.L. n. 23 del 2020, in G.U. n. 94 dell’8 aprile 2020), emanato con la finalità principale di fornire liquidità alle imprese che hanno subìto un periodo di inattività o di significativa riduzione delle funzioni aziendali, hanno trovato spazio importanti norme destinate a preservare la continuità produttiva per chi si trova, o si troverà, in presenza di difficoltà di carattere economico-finanziaria, derivanti dagli effetti del Coronavirus COVID-19.

E’ così che, anche senza subordinare lo stato di insolvenza all’emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19, le istanze depositate nel periodo dal 9 marzo al 30 giugno 2020 saranno considerate improcedibili.

Si è optato per una previsione generale di improcedibilità di tutte le istanze che coinvolgono le imprese, anche di grandi dimensioni, per un periodo di tempo limitato, scaduto il quale le istanze di fallimento potranno essere nuovamente presentate.

Questa sospensione riguarda tutte le istanze di fallimento, comprese quelle presentate in proprio dagli imprenditori. L’unica eccezione sarà rappresentata dalle istanze inoltrate dal Pubblico ministero, contenente la richiesta di emissione di provvedimenti cautelari e conservativi, allo scopo di evitare eventuali condotte dissipative in corso.

Le diamo appuntamento alla prossima circolare informativa.

Cordiali saluti

STUDIO LEGALE BREDA – VIA G.B. RICCI N.35131 PADOVA – TEL 049651880 – MAIL: scrivici@studiolegalebreda.it