I nostri risultati

CIRCOLARE 4/2020

NEWS-LETTER N. 4 /2020 - APRILE 2020

Egregio Cliente,

Nel ricordarLe che i nostri uffici sono aperti, sperando di fare cosa gradita, Le inviamo una breve rassegna di notizie utili per la gestione dei rapporti fra la Sua azienda e gli Istituti Bancari. Con cadenza mensile Le invieremo la nostra selezione di notizie, che potrà poi approfondire sul nostro sito internet cliccando sul link www@studiolegalebreda.it oppure sulla nostra pagina faceboookcliccando sul link https://www.facebook.com/pg/Studio-Legale-Sabrina-Breda-1106406236109179

MISURE STRAORDINARIE E TEMPORANEE PER AFFRONTARE L’EMERGENZA DA COVID-19

Finanziamenti garantiti dallo SACE S.p.a.  alle imprese e partite IVA

Fino al 31.12.2020, per le imprese in bonis di ogni dimensione, ivi inclusi i lavoratori autonomi e i liberi professionisti titolari di partita IVA, SACE S.p.A. rilascia una garanzia per finanziamenti di durata inferiore a 6 anni con possibilità di preammortamento fino a 24 mesi, destinati a sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali localizzati in Italia.

L’importo del prestito assistito da garanzia non deve essere superiore al:

  • 25% del fatturato 2019 dell’impresa in Italia;
  • Doppio dei costi del personale 2019 sostenuti dall’impresa in Italia.

La richiesta di finanziamento dovrà essere presentata dall’impresa direttamente alla banca (o altro soggetto abilitato all’esercizio del credito) di riferimento.

Il soggetto finanziatore, a sua volta, verificherà i criteri di eleggibilità, effettuerà l’istruttoria creditizia e, in caso di esito positivo del processo di delibera, inserirà la richiesta di garanzia nel portale online di SACE, il quale processerà la richiesta e, riscontrato l’esito positivo del processo di delibera, assegnerà all’impresa un Codice Unico Identificativo (CUI) ed emette la garanzia, controgarantita dallo Stato.

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Sospensione mutuo prima casa

Le regole per presentare la richiesta alla propria banca sono contenute nel decreto ministeriale dell’Economia del 25 marzo 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28 marzo, che attua le novità introdotte da due diversi provvedimenti contro il Coronavirus: il dl 9/2020 e il Cura Italia (dl 18/2020).

Consap (concessionaria servizi assicurativi pubblici) ha già provveduto ad aggiornare i modelli di domanda di sospensione del mutuo, da presentare alla banca, senza necessità di allegare il modello ISEE.

La misura consente l’accesso al fondo di solidarietà cosiddetto istituito con la legge n. 244 del 24/12/2007 ai titolari di un mutuo fino a 250.000 euro, contratto per l’acquisto della prima casa, e sospendere per 18 mesi del pagamento delle rate al verificarsi di situazioni di temporanea difficoltà.

Il Fondo sostiene il 50% degli interessi che maturano nel periodo della sospensione.

In occasione dell’emergenza da Covid-19, il Fondo è stato rifinanziato con 400 milioni di euro e, come disposto dall’articolo 54 del Decreto legge 18/20020 (il cosiddetto “Cura Italia”) e successivamente dall’art.12 del dl 23 dell’8 aprile (il cosiddetto “DL liquidità”), la platea dei potenziali beneficiari è stata allargata alle seguenti categorie di beneficiari: 

I lavoratori che hanno subito una sospensione o una riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni (Cassa Integrazione o altri ammortizzatori sociali);

I lavoratori autonomi e liberi professionisti, inclusi artigiani e commercianti, (per un periodo di 9 mesi dall’entrata in vigore del Decreto legge n.18/2020) che hanno registrato in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020, ovvero nel minor periodo intercorrente tra la data dell’istanza e la predetta data, una riduzione del fatturato superiore al 33% rispetto a quanto fatturato nell’ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività, operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza coronavirus.

 In base al decreto legge 23/2020, e fino a 9 mesi dall’entrata in vigore dello stesso, l’accesso al Fondo è possibile anche per mutui contratti da meno di 12 mesi.

Restano valide le altre casistiche di temporanea difficoltà economica già precedentemente previste per l’accesso al Fondo, ovvero, in estrema sintesi: cessazione del rapporto di lavoro subordinato o pensionamento (esclusa la risoluzione consensuale); morte o riconoscimento di handicap o invalidità civile all’80%.

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Sospensione delle rate dei finanziamenti per PMI e professionisti … e i privati?

L’art. 56 del cosiddetto “Decreto Cura Italia” introduce per le micro, piccole e medie imprese (a cui si devono parificare anche i lavoratori autonomi e professionisti), che auto dichiarano di aver subito una riduzione parziale o totale dell’attività a causa del Coronavirus, una serie di agevolazioni a condizione che l’esposizione debitoria non sia già considerata deteriorata, tra cui:

  • l’impossibilità per la banca di revocare fidi o conti anticipi fatture sugli importi accordati fino al 30 settembre 2020;
  • la proroga delle scadenze dei prestiti non rateali;
  • la sospensione delle rate e dei canoni dei finanziamenti fino al 30 settembre 2020.

L’art. 58 prevede inoltre a favore delle imprese che hanno ottenuto dei finanziamenti per progetti di “internazionalizzazione” di chiedere la sospensione fino a dodici mesi del pagamento della quota capitale e degli interessi delle rate in scadenza nel corso dell’anno 2020, con conseguente traslazione del piano di ammortamento per un periodo corrispondente.

Occorre, in ogni caso, segnalare come alcune banche e intermediari finanziari prevedono dei meccanismi di sospensione e/o proroga dei finanziamentinon solo per le PMI ma anche per i privati, per cui si suggerisce comunque di interloquire con il proprio Istituto al fine di valutare i piani di offerta predisposti unilateralmente dalla banca.

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Assegni e cambiali: i pagamenti sono rinviati a causa del Covid. 
Dal 9.3.2020 al 30.4.2020, tutti i termini di scadenza relativi ad assegni, cambiali vaglia cambiari ed ogni altro atto avente efficacia esecutiva che cadono in questo periodo e che sono stati emessi prima dell’entrata in vigore del D.L. dell’8.4.2020 ( decreto liquidità) sono rinviati al 30.4.2020. 
Questo, quanto previsto all’art. 11 del D.L. 8.4.2020.  
Attenzione, però, perchè se si presenta in pagamento un assegno durante il periodo di sospensione, lo stesso ben può essere pagato il giorno della sua presentazione da parte dei beneficiari, ma se sul conto del traente, cioè di colui che emette l’assegno, non vi sono fondi, anche quest’ultimo può giovarsi della sospensione con conseguente inapplicabilità del protesto. 
Continua, infine, il comma 3 dell’art. 11 stabilendo che: i protesti o le constatazioni equivalenti levati dal 9.3.2020 fino alla data di entrata in vigore del presente decreto non sono trasmessi dai pubblici ufficiali alle Camere di Commercio; ove già pubblicati le Camere di Commercio provvedono d’ufficio alla loro cancellazione”.

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Le diamo appuntamento alla prossima circolare informativa. 

Cordiali saluti

STUDIO LEGALE BREDA – VIA G.B. RICCI N.35131 PADOVA – TEL 049651880 – MAIL: scrivici@studiolegalebreda.it