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Cessione in Blocco di Crediti: Analisi della Sentenza del Tribunale di Napoli del 24 Maggio 2019

Cessione in blocco di crediti ex art.58 TUB e contestazione della titolarità del credito controverso

Il Tribunale di Napoli, con sentenza dell’Estensore Pastore Alinante datata 24 Maggio 2019, ha affrontato la questione della cessione in blocco di crediti ai sensi dell’art. 58 TUB. La sentenza pone l’accento sulla tempestiva contestazione della titolarità del credito controverso da parte del cessionario intervenuto.

Nel caso in cui vi sia una contestazione tempestiva sull’inclusione del credito oggetto di controversia tra quelli ceduti ex art. 58 TUB e manchi la specificazione dei criteri di selezione nel relativo annuncio di cessione, diventa impossibile stabilire se il credito in questione sia effettivamente incluso nella cessione. In questa situazione, la titolarità della società intervenuta non può considerarsi provata.

Particolarmente significativa è la considerazione che l’indicazione di un sito internet come fonte di dati relativi ai crediti ceduti non è idonea a provare la titolarità. La prova deve derivare direttamente dai documenti presentati in giudizio, rendendo la menzione di un sito Internet irrilevante ai fini probatori.

Questa sentenza del Tribunale di Napoli fornisce un chiaro orientamento sulla necessità di una contestazione tempestiva e della specificazione chiara dei criteri di selezione nel processo di cessione in blocco di crediti. L’Avv. Sabrina Breda ci offre un’analisi approfondita di questa decisione che pone l’accento sulla robustezza delle prove presentate in tali casi.