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CESSIONE DEL QUINTO: NON OPPONIBILE ALLA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO

Il Tribunale di Genova con il decreto di apertura della procedura di liquidazione emesso in data 24/09/21 ha disposto la falcidia e la ristrutturazione anche dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio.

L’art. 8 comma 1 – bis è stato pertanto esteso a tutte le procedure previste dalla Legge 3/12 anche la procedura di liquidazione del patrimonio caratterizzata da una ancora più spiccata concorsualità e conformità alla legge fallimentare.

Poiché il decreto di omologa deve intendersi equiparato all’atto di pignoramento, esso determina l’effetto di sospendere le procedure esecutive, con la conseguenza che i crediti del cessionario maturati successivamente al decreto di apertura della liquidazione del patrimonio dovranno necessariamente inseriti nella procedura. Il cessionario concorrerà pertanto con tutti gli altri creditori di pari grado.