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Cassazione 17439/2019: Nullità del Mutuo Fondiario secondo l’Art. 38 TUB

Con una recentissima sentenza, la nr. 17439 del 28/06/2019, la terza sezione civile

La Cassazione, con la sentenza n. 17439/2019, ha delineato chiaramente le implicazioni della superamento dell’80% del valore del bene ipotecato o del costo delle opere in caso di mutuo fondiario. Tale superamento, che può estendersi al 100% con garanzie integrative, rende il contratto completamente nullo secondo quanto previsto dall’art. 38 TUB. È importante sottolineare che questa nullità può essere convertita in un altro contratto, anche se con la disapplicazione della disciplina specifica prevista per il mutuo fondiario.

La Cassazione basa questa decisione sulla conversione del contratto nullo, ai sensi dell’art. 1424 c.c., in un altro contratto, come ad esempio il mutuo ipotecario, che conservi requisiti essenziali di sostanza e forma. Questo principio è stato precedentemente stabilito dalla pronuncia fondamentale di Cassazione n. 17352/17 e confermato dalla giurisprudenza prevalente.

La sentenza mette in luce che il superamento del limite di finanziabilità può influenzare anche l’invalidità dell’esecuzione immobiliare. Questo perché la qualificazione del credito come fondiario ha rilevanza per la ritualità o legittimità dell’esenzione dall’obbligo di notifica preventiva del titolo esecutivo. In altre parole, se il mutuo fondiario si converte in un mutuo ipotecario e l’esecuzione è stata avviata senza la notifica preventiva del titolo esecutivo, questa esecuzione risulta invalida. Ciò è dovuto al fatto che manca un presupposto di diritto, non essendoci più motivo di concedere l’esenzione del privilegio fondiario.

L’Avv. Vannessa Pizzo ha redatto questo articolo per evidenziare l’importanza della sentenza Cassazione 17439/2019 e le conseguenze della nullità del mutuo fondiario ai sensi dell’art. 38 TUB.