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CASS. N. 17439/2019 - NULLITÀ DEL MUTUO EX ART. 38 TUB

Con una recentissima sentenza, la nr. 17439 del 28/06/2019, la terza sezione civile

Della Suprema Corte di Cassazione ha affermato che, se in caso di mutuo fondiario viene superato l’80% del valore del bene ipotecato o del costo delle opere da eseguire sullo stesso – aumentabile al 100% in presenza di garanzie integrative, tenuto conto che, nei finanziamenti concessi su immobili già gravati da precedenti iscrizioni ipotecarie, l’importo finanziabile deve essere determinando sommando al nuovo finanziamento il capitale residuo del precedente – il contratto deve ritenersi completamente nullo, anche se convertibile in un altro contratto, sia pure con la disapplicazione della speciale disciplina prevista per il mutuo fondiario.

Ciò, in forza della conversione del contratto nullo ai sensi dell’art. 1424 c.c. in un altro di cui possa produrne gli effetti, come è per il mutuo ipotecario, contenendone i requisiti di sostanza e forma, come statuito dalla fondamentale pronuncia di Cass. 17352/ 17 e confermata dalla prevalente giurisprudenza.

La sentenza precisa, inoltre, che il superamento del limite della finanziabilità può anche comportare l’invalidità dell’eventuale esecuzione immobiliare, perché la “qualificazione del credito come fondiario rileva ai fini della ritualità o legittimità dell’esenzione dall’obbligo di previa notifica del titolo esecutivo” con la conseguenza che se il mutuo fondiario si converte in ipotecario, ma l’esecuzione è stata avviata senza la notifica del titolo esecutivo, quest’ultima si invalida, perché viene a mancare un presupposto di diritto, non sussistendo più motivo per concedere l’esenzione del privilegio fondiario.

Articolo redatto a cura dell’Avv. Vannessa Pizzo.