La Sentenza di apertura di una procedura di liquidazione controllata del patrimonio del sovraindebitato ex art. 268 del nuovo codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, sospende la procedura esecutiva immobiliare pendente previa verifica della pubblicazione del provvedimento da parte del Giudice dell’Esecuzione.
Una Cliente dello studio legale, in evidente stato di sovraindebitamento e con l’unico immobile di proprietà adibito ad abitazione familiare già sottoposto ad azione esecutiva da parte del creditore ipotecario, presentava domanda all’OCC Rodigino per l’apertura di una procedura di liquidazione controllata del patrimonio, ai sensi dell’art. 268 del nuovo Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza.
La Cliente, infatti, oltre al debito personale verso l’Istituto mutuante presentava anche consistenti esposizioni nei confronti di altri Istituti di credito/Società cessionarie in qualità di socia e fideiussore di S.r.l. cancellata dal registro imprese dopo la messa in liquidazione.
Visto che il reddito da lavoro dipendente percepito dall’Istante non era grado di soddisfare integralmente nemmeno il fabbisogno familiare, con la suddetta procedura, la Cliente si rendeva disponibile a mettere a disposizione di tutti i creditori il solo ricavato dalla vendita competitiva della casa di abitazione, già oggetto di esecuzione immobiliare e con primo esperimento d’asta fissato.
Con sentenza del 13.03.2023 il Tribunale di Rovigo, ritenuta ammissibile la domanda, dichiarava aperta la procedura di liquidazione del patrimonio.
Pertanto, per non veder disperdere il ricavato della vendita dell’immobile, che in sede esecutiva avrebbe soddisfatto il solo creditore ipotecario non comportando la liberazione da tutti gli altri debiti della Cliente, lo studio legale presentava istanza al Giudice dell’Esecuzione, chiedendo la sospensione della procedura esecutiva alla luce degli artt. 270, comma V e 150 CCII, la cui lettura disposta sancisce che, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore.
Il Giudice, con ordinanza resa in data 17.03.2023 accoglieva la domanda e, verificata la pubblicazione della sentenza di apertura della procedura di liquidazione controllata, sospendeva la procedura esecutiva.