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L'ESTINZIONE DELLA SOCIETÀ NEL CORSO DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO NON COMPORTA RINUNCIA DELLE PRETESA AZIONATA

L'estinzione della società nel corso del giudizio di primo grado non comporta la rinuncia delle pretesa azionata

Una società a responsabilità limitata conviene in giudizio una banca, per chiedere la restituzione delle somme da questa percepite sulla base di clausole nulle, perché «uso piazza» e perché frutto di capitalizzazioni trimestrali degli interessi appostati in conto. Il Tribunale accoglie la domanda. La Corte di Appello conferma.

Tra il primo e il secondo grado del giudizio la società si cancella dal registro delle imprese. La controversia giunge in cassazione.

Mentre per i rapporti di debito non vi è dubbio che rispondano i soci, nei rapporti di credito la giurisprudenza si è avvicendata in varie pronunce.

Da ultimo la Cassazione n. 9464 del 2020 ha confermato la successione dei crediti ai soci anche nel caso in cui la società sia stata cancellata dal registro Imprese, cancellazione avvenuta nel corso del giudizio diretto ad ottenere la restituzione degli indebiti interessi.

segnaliamo l’interessante sentenza.