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La Corte di Giustizia Europea apre la strada alla difesa dei fideiussori nelle esecuzioni promosse dalle banche
Come è noto, il debitore che si vede notificare un decreto ingiuntivo ha, normalmente, 40 giorni di tempo dalla ricezione dello stesso per poterlo impugnare, radicando il cd. giudizio di opposizione.
In caso di mancata opposizione il decreto ingiuntivo diviene definitivo e, quindi, passa in giudicato.
Il giudicato è un principio fondamentale del nostro ordinamento processuale e, come tale, è stato cristallizzato dal legislatore negli artt. 2909 cod. civ. e 324 cod. proc. civ.
L’art. 2909 cod. civ. afferma che l’accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato (cioè non più soggetta ai termini previsti per la sua impugnazione) fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa e dottrina e giurisprudenza dominante hanno equiparato alla sentenza passata in giudicato il decreto ingiuntivo non opposto dal debitore entro i 40 giorni previsti per legge.
Questi dogmi sono stati recentemente messi in dubbio dal Tribunale di Milano, il quale, in una procedura di esecuzione immobiliare azionata sulla base di un decreto ingiuntivo non opposto, si è interrogato se detto automatismo potesse contrastare con la Direttiva europea 93/13/CEE e con l’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, norme che -in estrema sintesi- impongono al Giudice di verificare d’ufficio l’abusività delle clausole contenute nei contratti stipulati con i consumatori, rimettendo la questione pregiudiziale alla Corte di Giustizia Europea
La Corte di Giustizia della Comunità Europea con la pronuncia del 17 maggio 2022, ha ritenuto fondati i dubbi del Tribunale di Milano, affermando il dovere/potere del giudice dell’esecuzione di pronunciarsi in merito alle eccezioni di abusività delle clausole contenute nei contratti stipulati con i consumatori, nonostante il decreto ingiuntivo costituente il titolo esecutivo non fosse stato opposto nei termini dal debitore esecutato ed ha statuito il seguente principio di diritto:
“L’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale la quale prevede che, qualora un decreto ingiuntivo emesso da un giudice su domanda di un creditore non sia stato oggetto di opposizione proposta dal debitore, il giudice dell’esecuzione non possa ‑ per il motivo che l’autorità di cosa giudicata di tale decreto ingiuntivo copre implicitamente la validità delle clausole del contratto che ne è alla base, escludendo qualsiasi esame della loro validità ‑successivamente controllare l’eventuale carattere abusivo di tali clausole. La circostanza che, alla data in cui il decreto ingiuntivo è divenuto definitivo, il debitore ignorava di poter essere qualificato come «consumatore» ai sensi di tale direttiva è irrilevante a tale riguardo.”
In estrema sintesi, la Corte di Giustizia Europea ha affermato che si può contestare nel giudizio di esecuzione, ed in ogni stato e grado del processo, la nullità delle clausole vessatorie, anche nel caso in cui il creditore agisca sulla base di un decreto ingiuntivo non opposto-diventato esecutivo.
Applicando il principio affermato dalla Corte al caso specifico di azioni esecutive promosse dalla banca in forza di decreti ingiuntivi (non opposti) ottenuti contro i fideiussori, è ora possibile contrastare l’azione esecutiva eccependo la nullità delle clausole contenute nei contratti di fideiussioni omnibus per contrarietà alla normativa Antitrust, ed ottenere, grazie ad una difesa mirata e competente, la sospensione dell’esecuzione immobiliare e – se vi sono i presupposti – la liberazione dalla fideiussione prestata!
